Richiesta di annullamento dell’appalto per gli autovelox

Abbiamo dato un occhiata alla documentazione dell’appalto per gli autovelox e abbiamo verificato la presenza di numerose difformità rispetto all’attuale normativa che li disciplina, tanto da indurci a chiedere l’annullamento dell’appalto stesso. Probabilmente il vero motivo dell’intera operazione è quello di far “cassa” e allora ecco che si ritiene superfluo il “rispetto della legalità”.

La prima difformità riguarda i costi delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, da cui nasce l’obbligo di redarre il D.U.V.R.I. ( documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).

Nel capitolato speciale d’appalto, ad esempio, l’importo di base di gara prevede costi sulla sicurezza per interferenze (art.26 del D.Lgs 81/2008 ex 626/) di oltre 7mila euro , mentre l’articolo 7 dello stesso da un lato sembra che non ci siano interferenze, motivo per il quale non è stato redatto il D.U.V.R.I. e dall’altro invece dichiara che lo stesso è depositato presso il settore della polizia locale. Delle due qual’è veritiera? Se nel bando di gara non sono previste interferenze (Punto II.2 del bando di gara) come mai poi dovremmo trovarlo depositato agli atti? Nella delibera che da mandato ad esplicare la gara sono previste interferenze? Ed allora è un errore del dirigente non averle previste? Oppure?

L’assenza è inspiegabile in quanto la stessa autorità dei lavori pubblici (A.V.C.P.), in una sua determina, indica chiaramente che un documento di valutazione deve essere sempre espresso, anche quando il costo delle stesse è pari a zero e che ciò deve comunque essere indicato nel bando (Punto II.2), pena la nullità del bando di gara.

Un altro aspetto che qualcuno dovrà chiarirci riguarda la modalità con la quale è disciplinata l’urgenza dell’appalto, in quanto nell’articolo 5 del capitolato di gara è previsto che l’attivazione del servizio avvenga entra 30 giorni dall’avvenuta comunicazione dell’aggiudicazione dell’appalto anche in pendenza della stipula del contratto (l’urgenza non è dichiarata ma è implicita nella richiesta di attivazione anticipata).
La norma che disciplina l’urgenza è l’art.11 comma 9 del D.Lgs 163/2006, in cui l’urgenza dell’attivazione del servizio (nel nostro caso gli autovelox) è prevista solo nel caso di grave danno all’interesse pubblico, compresa la perdita dei finanziamenti comunitari. E non ci sembra che sia il nostro caso.

Il comma 12 dello stesso articolo inoltre indica che l’esecuzione del contratto ha inizio dopo che è divenuto efficace, cioè dopo che sia avvenuto il controllo amministrativo e contabile da parte degli enti preposti e che sia stato registrato l’impegno di spesa, tranne nei casi di urgenza previsti dal regolamento.
Nel caso degli enti locali, qual è il comune, il T.U.E.L. (D.Lgs 267/2000 [testo unico enti locali] e successive modificazioni) demanda ai regolamenti contabili dell’ente locale la disciplina contabile.

Da un nostro controllo abbiamo potuto verificare che all’articolo 34 del regolamento comunale (consultabile sul sito del comune), l’urgenza è prevista per lavori e non per servizi, com’è quello dell’appalto in questione, quindi l’anticipazione non rientra né nel codice degli appalti né nel regolamento comunale.

E allora come mai si è voluto forzare l’acquisizione del servizio? Visto che in caso di necessità si sarebbe potuto utilizzare la procedura ristretta-accelerata prevista dall’articolo 11 del codice degli appalti (procedure di affidamento). Evidentemente non si è potuto dimostrare la necessità dell’urgenza del servizio,tant’è che non è stata inserita né nel capitolato e né nel bando di gara, così come previsto dal codice. E allora diventa ancora più incomprensibile tale anticipazione.

Altro aspetto che ci preme sottolineare è la modalità con la quale è stato deciso di affidare l’appalto, soprattutto quando come nel nostro caso si è scelto l’aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa’, rispetto invece all’offerta più bassa.

L’articolo 83 del codice degli appalti prevede che vengano fissati i criteri di attribuzione dei punteggi, con i quali poi verrà aggiudicato l’appalto e in caso di specifiche tecniche è possibile introdurre dei sub-criteri.

I criteri devono avere un punteggio che vada da 0 a 1 mentre nel caso specifico all’articolo 16 (modalità di aggiudicazione) del capitolato vanno da 0 a 100 (70 offerta tecnica e 30 offerta economica).

Fin qui nulla di male se non fosse che nei sub-criteri dell’offerta tecnica vengono espressi cinque giudizi di valutazione a nostro parere molto discrezionali, in contrasto con quanto determinato dall’A.V.C.P. con determina n.4 del 2009, dove al punto 4 è scritto che i criteri motivazionali devono essere dettagliati, precisandone le caratteristiche e quindi “occorre predisporre una griglia di caratteristiche che lo contraddistinguono a cui far corrispondere un prefissato valore”.

La stessa A.V.C.P. nelle sue linee guida segnala che nel caso in cui sia stato scelto il metodo dell’attribuzione discrezionale del punteggio, come nel nostro caso, i criteri devono essere più dettagliati possibili, così come la giurisprudenza ha più volte prescritto. Infatti la determina è supportata da molte sentenze di più TAR e anche del Consiglio di Stato.
Nel nostro caso non ci pare che sia stata rispettata la determina in questione.

Strano poi che la firma dell’appalto sia della signora Rosanna Picano, dirigente del settore della polizia locale, che vanta nel proprio curriculum proprio un master su “gli appalti pubblici nella nuova disciplina nazionale e regionale” (anno 2008), che forse nemmeno giustifica uno stipendio da oltre 86mila euro lordi annui (dato del 31 dicembre 2012).

Gennaro Varriale
segretario del circolo “ENZO SIMEONE”
partito della Rifondazione Comunista
Formia

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